Art. 78.
(Liberazione anticipata).

      1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera

 

Pag. 217

di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
      2. La progressiva maggiore misura della detrazione, con riferimento ad ogni singolo semestre di pena scontata, tiene conto dei dati particolarmente significativi nel lavoro, nello studio o in altre attività trattamentali, nonché nei rapporti con il personale e con i compagni, verificando se la scarsità o l'assenza di dati specifici rilevanti sia indipendente dalla volontà del condannato e conseguente alla assenza o, comunque, alla povertà delle offerte trattamentali ricevute.
      3. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello o presso il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione.
      4. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
      5. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefìci dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.